AVVISI ALLA CLIENTELA

 

Depositi dormienti
(D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 - Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di “depositi dormienti”, adottato con D.P.R. 22 giugno 2007, n.116.

Ai fini del Regolamento, con il termine “dormienti” si intendono rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari depositati.

Il campo di applicazione del citato Regolamento (solo per rapporti che superano 100,00 euro) è costituito da:

a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, certificati di deposito);

b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione.

Secondo la richiamata normativa, la Banca è tenuta ad inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all' ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto saranno devoluti ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati.

Cassa di Risparmio di Orvieto SpA si è uniformata a tali disposizioni, prevedendo inoltre che:

  • per i rapporti al portatore che, per loro stessa natura, non consentono alla Banca la riconducibilità a un “titolare” al quale indirizzare la “informativa” mediante lettera raccomandata A.R.;

  • per i “rapporti nominativi” per i quali non è stato possibile indirizzare la “informativa” mediante lettera raccomandata A.R in quanto non è stato reperito un indirizzo valido;

    l’esistenza di un rapporto bancario “dormiente” sia segnalata tramite apposite liste pubblicate su questa pagina.

    I clienti legittimi portatori/titolari/delegati dei rapporti contenuti nelle liste sono invitati ad impartire disposizioni in merito al rapporto presso la Filiale sulla quale lo stesso è in essere, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione indicata sugli avvisi.

    In mancanza di disposizioni, detti rapporti saranno estinti ed i relativi valori saranno devoluti al citato Fondo.


  • Nella presente pagina è possibile consultare tutti gli avvisi alla clientela della
    Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. a decorrere dal mese di Febbraio 2008.
     

    Avviso depositi Dormienti
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