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Depositi
dormienti
(D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 - Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione
dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 in
materia di “depositi dormienti”, adottato con D.P.R. 22 giugno 2007,
n.116.
Secondo la richiamata
normativa, la Banca è tenuta ad inviare al titolare del rapporto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all' ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da
lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni
entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto
e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto saranno devoluti
ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze. per i rapporti al portatore che, per loro stessa natura, non consentono alla Banca la riconducibilità a un “titolare” al quale indirizzare la “informativa” mediante lettera raccomandata A.R.; per i “rapporti
nominativi” per i quali non è stato possibile indirizzare la
“informativa” mediante lettera raccomandata A.R in quanto non è
stato reperito un indirizzo valido; |
Nella presente pagina è
possibile consultare tutti gli avvisi alla clientela della
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. a decorrere dal mese di Febbraio 2008.
| Avviso depositi Dormienti |
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