In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, se il Cliente ha presentato un reclamo alla Banca e non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, ovvero entro 15 giornate lavorative per i reclami in tema di servizi di pagamento (*), può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), purchè:
- in caso di richiesta di restituzione di una somma di denaro, l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro;
- le controversie non siano già state portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- le controversie non siano state rimesse a decisione arbitrale ovvero non sia pendente per le stesse un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi delle norme di legge;
- non sia pendente per le controversie un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.
Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.
(*) Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. La Banca individua nell’ambito delle procedure interne le situazioni eccezionali, alla stessa non imputabili, al ricorrere delle quali è possibile rispondere oltre il termine delle 15 giornate lavorative. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente articolato in collegi, la cui competenza è distinta per aree territoriali indicate nelle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia. Per maggiori informazioni e per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Banca.
Il Cliente può consultare la "Guida Pratica Arbitro Bancario Finanziario" disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito della Banca www.bdmbanca.it.
Inoltre il Cliente può attivare una procedura di conciliazione presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, qualunque sia il valore della controversia. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.
Il ricorso all’ABF o all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario o ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.