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NUOVE REGOLE EUROPEE SUL DEFAULT

NUOVA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE A DEFAULT

Dal 1° gennaio 2021, la Banca applica le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concessogli dalla stessa (cosiddetto “default”), introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri più restrittivi in materia di classificazione a default rispetto a quelli adottati in precedenza, con l’obiettivo di uniformare le regole tra i diversi paesi dell’Unione Europea. Di seguito si riportano alcune informazioni utili anche a riepilogare i principali cambiamenti normativi avvenuti.

Cosa comporta avere sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo?

Un arretrato di pagamento superiore al limite assoluto di 100 euro (per un cliente privato o PMI) o superiore al limite assoluto pari a 500 euro per le imprese, protratto per oltre 90 giorni consecutivi, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo Bancario MCC (soglia relativa), cui la Banca appartiene, genera la classificazione a default e può rendere in futuro più difficile l’accesso al credito per il cliente e per eventuali cointestatari.
È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Al fine di evitare la classificazione a default, in caso di operazioni che generano debordi oltre la propria disponibilità in conto corrente, è necessario provvedere tempestivamente al ripristino del saldo.

Quando si applica l’inadempienza?

Le banche definiscono automaticamente un cliente come inadempiente quando presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi, il cui importo risulti:

  • Superiore a 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, in caso di PRIVATI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI);
  • Superiore a 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, in caso di IMPRESE;

Rispetto alle regole previgenti:

  • La % dell’importo arretrato rispetto al totale è stata ridotta dal 5% all’1%;
  • Sono state introdotte le soglie di importo minimo (100€ per i privati e Pmi e 500€ per le imprese);
  • Non è più possibile compensare eventuali disponibilità su altre linee di credito non utilizzate dal cliente con la linea in arretrato;

In caso di cointestazioni (per esempio aperture di credito in conto corrente, mutui, etc.), la classificazione a default dell’obbligazione congiunta ha anche conseguenze negative per i singoli cointestatari (cd. contagio del default tra clienti connessi).

Peculiari aspetti legati al computo dei giorni di scaduto e al carattere di continuità dello stesso:

Per il computo dei giorni di scaduto si devono considerare i seguenti aspetti:

  • nel caso di aperture di credito in conto corrente “a revoca” nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), il calcolo dei giorni di sconfino inizia – a seconda della fattispecie che si verifica prima – a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale;
  • nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell’imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali;
  • la presenza di un arretrato, descritto come in precedenza, non è considerata presupposto per la classificazione a default se lo stesso è determinato da una situazione tecnica di arretrato, per le cui fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

  • nel caso di operazioni “pro-solvendo”, l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
    1. l’anticipo è di importo pari o superiore al “montecrediti” a scadere;
    2. vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera l’1% del “montecrediti”;
  • nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;
  • nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che la banca segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
  • in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;
  • gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Quando termina l’inadempienza?

Qualora il cliente regolarizzi la propria posizione successivamente alla sua classificazione a default, non risultando più superate le succitate soglie di definizione (assoluta o relativa), la Banca deve attendere almeno 90 giorni senza verificare ulteriori situazioni di arretrato o pregiudizievoli, prima di far decadere lo stato di default.

Per saperne di più la normativa di riferimento è la seguente:

  • Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n. 575 – art. 178, che introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
  •  Linee Guida EBA/GL/2016/07 sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 che introducono specifiche disposizioni sul default di un debitore.
  • EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e definiscono i criteri per fissare la soglia di rilevanza a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento predisposto dall’ABI “Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default”.